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lunedì 25 ottobre 2010

PERMESSI LAVORATIVI E DISABILITA’: APPROVATO IL COLLEGATO AL LAVORO

Ecco cosa cambia per chi si fa carico dell’assistenza di un congiunto con handicap grave
È stato modificato e approvato in via definitiva il “Collegato al lavoro”, facente parte delle nuove norme in materia di riforma della Pubblica Amministrazione.
Il testo (Atti della Camera 1441 - quater - F), in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, modifica l’articolo 33 della Legge 104/1992.
In attesa di pubblicare il testo completo del Collegato vi forniamo le informazioni utili a chi assiste persone con handicap grave.

CHI PUO’ OTTENERE I PERMESSI - In ASSENZA DI RICOVERO della persona con handicap grave da assistere potranno godere dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
-    Il genitore
-    Il coniuge
-    Il parente di SECONDO grado
-    I parenti di TERZO grado, che possono usufruire dei permessi solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti (termine giuridicamente vago) o quando i genitori o il coniuge abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti.
Resta invariata la modalità di ottenimento e fruizione dei permessi per assistere bambini al di sotto dei tre anni. Sono garantite due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino.

LA SEDE DI LAVORO -  Il comma 5 dell’articolo 33 indica ora che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al DOMICILIO DELLA PERSONA DISABILE DA ASSISTERE.

CONTROLLI SUGLI AVENTI DIRITTO - All’art.33 della legge 104 viene aggiunto un comma che rafforza la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.
Non si tratta di controlli preventivi ma a posteriori, da parte del datore di lavoro e dell’INPS.
Qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi gli stessi saranno immediatamente revocati.

MONITORAGGIO - È previsto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati relativi ai lavoratori che godono dei permessi (monte ore, rapporti di parentela etc), allo scopo di creare una banca dati in grado di dar conto delle dimensioni dei permessi per handicap e rilevare eventuali abusi.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili secondo la normativa vigente.

 Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.

Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

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