Il testo prevede la didattica personalizzata, l'uso di strumenti compensativi, nonché facilitazioni per gli esami anche universitari e per lo studio delle lingue straniere. Ai genitori di alunni della scuola primaria riconosciuti permessi di orario flessibile sul lavoro, mentre per i docenti è prevista la formazione per il riconoscimento delle patologie e per l'applicazione di didattiche riabilitative
ROMA - Il Parlamento ha detto il sì definitivo alla legge sui disturbi specifici dell'apprendimento. Ovvero dislessia, discalculia e disgrafia. Fino ad oggi le scuole non erano obbligate ad intervenire anche se un alunno manifestava questi problemi. Tutto era a carico dei genitori. Adesso la scuola diventa parte integrante della diagnosi e della cura di questi disturbi. Il sì finale, dopo un lungo iter, è arrivato in commissione Cultura al Senato, riunita in sede deliberante. Il presidente della commissione, Guido Possa, parla di "importante modernizzazione della nostra scuola in ogni ordine e grado. A soffrire di queste difficoltà di apprendimento si stima sia in Italia non meno del 3-5% dell'intera popolazione scolastica". La legge prevede didattica personalizzata, l'uso di strumenti compensativi (personal computer, calcolatore), nonché facilitazioni specifiche per gli esami anche universitari e per lo studio delle lingue straniere. I genitori di alunni della scuola primaria con tali disturbi, potranno usufruire di permessi di orario flessibile sul lavoro, mentre per i docenti una specifica formazione.
Nel dettaglio, il testo approvato definisce in primo luogo i termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, mentre nel secondo punto della legge vengono evidenziate le finalità che si prefigge la norma. Fra esse, la promozione del successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai Dsa. Durante il percorso formativo (articolo 4) anche i docenti dovranno possedere un'adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai Dsa.
Altro aspetto è quello che riguarda la diagnosi (articolo 3) che dovrà essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Rilevante, poi, l'articolo 5 che mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto pure per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale.
Secondo la legge, agli studenti con Dsa sono inoltre garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari. Misure anche per i familiari (articolo 6) che potranno usufruire di orari di lavoro flessibili. Nell'articolo 7, invece, viene indicato come a quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso un decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi. All'articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
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